CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Diverbity fornisce prestazioni per ogni parte contraente (di seguito denominata anche „Committente“) esclusivamente sulla base di queste condizioni generali di contratto.
Le condizioni generali di contratto del Committente, divergenti da o contrarie a quelle riportate di seguito saranno valide solo qualora Diverbity dia conferma scritta della validità di tali condizioni.
Quanto affermato vale anche qualora Diverbity venisse a conoscenza di condizioni generali di contratto contrarie o diverse dalle condizioni generali di contratto qui elencate, non si opponesse a tali condizioni, accettasse il contratto senza riserve e lo eseguisse.
Con la stipula di altri accordi tra Diverbity e il Committente, a mezzo di contratti individuali, gli accordi corrispondenti nelle seguenti condizioni di contratto non avranno più validità.
- Oggetto della prestazione
1.1 L’oggetto della prestazione richiesta è regolato dal seguente articolato,
ove non sia stato diversamente convenuto per iscritto.
1.2 Il Committente è tenuto a rendere note le finalità per le quali richiede
la traduzione, dichiarando se i suoi scopi siano:
1.2.1 meramente informativi;
1.2.2 editoriali o pubblicitari;
1.2.3 giuridici o volti al conseguimento di un brevetto;
1.2.4 per usi diversi, la cui conoscenza possa essere rilevante
per il traduttore ai fini dell’elaborazione della traduzione.
1.3 Il Committente può utilizzare la traduzione esclusivamente per gli scopi dichiarati. Qualora utilizzasse la traduzione per finalità differenti, non potrà in ogni caso vantare diritti per il risarcimento di eventuali danni da parte di Diverbity.
1.4 Laddove lo scopo della traduzione non sia stato comunicato a Diverbity, il servizio fornito da quest’ultima verrà inteso in buonafede per scopi informativi (punto 1.2.1).
1.5 In linea di massima Diverbity fornisce le proprie traduzioni informa di semplice copia dattiloscritta.
1.6 Un Committente che richieda l’utilizzo nella propria traduzione di terminologie particolari, è tenuto a comunicarlo tempestivamente a Diverbity allegando la necessaria documentazione.
1.7 Se non diversamente convenuto, per la redazione del documento dal punto di vista formale, saranno applicate le regole di cui al punto 6.3 delle norme DIN 2345 (“Norme inerenti delle traduzioni”).
1.8 La responsabilità circa la correttezza formale e sostanziale del testo originale è esclusivamente del Committente.
1.9 Diverbity ha il diritto di trasmettere l’incarico a terzi altrettanto qualificati, rimanendo tuttavia l’unico referente incaricato.
1.10 Il nome di Diverbity può essere inserito in fondo a una pubblicazione solamente quando il testo sia stato integralmente tradotto da essa, e purché non vi sia stata apportata alcuna modifica senza il preventivo consenso da parte di Diverbity.
1.11. Non è oggetto del contratto la verifica che la scelta lessicale determinata dalla traduzione sia appropriata per consentire le conseguenze legali desiderate dal Committente o escluderne altre non desiderate. Una tale attività può essere svolta solo con l’ausilio di un consulente legale esperto dell’ordinamento giuridico cui il testo tradotto fa riferimento.
- Onorario
2.1 Gli onorari (prezzi) per le traduzioni sono calcolati sulla base delle tariffe praticate da Diverbity (listino), in relazione alle diverse tipologie dei documenti da tradurre.
2.2 Per i servizi che nei costi non rientrano nell’ambito di una normale prestazione, l’ammontare dell’onorario sarà oggetto di un preventivo formulato ad hoc (ad esempio per lavori consegnati in formati informatici speciali, o laddove il Committente richieda trattamenti grafici particolari per i quali è necessario il ricorso ad appositi software).
Se il servizio concordato non è prestato per motivi attribuibili alla responsabilità del Committente, p.e. perché non ha messo a disposizione il testo oppure perché ha violato altri doveri di cooperazione, il Committente è obbligato a pagare al minimo 50% dell’onorario che spetta al servizio o al servizio parziale. Di conseguenza, la normativa d’impostazione secondo il§ 1168 del Codice Civile Austriaco (AGBG) è esplicitamente escluso.
2.4 Se è stato fatto un preventivo di spesa, questo ha valore solamente se formulato per iscritto.
2.4.1 Ogni altro eventuale preventivo è puramente indicativo e non vincolante.
2.4.2 Sebbene redatto con competenza ed accuratezza, il preventivo non implica l’assunzione di responsabilità circa la sua esattezza. Diverbity informerà tempestivamente il Committente in caso di maggiorazioni di costo in misura superiore al 15%, rilevate successivamente al conferimento dell’incarico. Per maggiorazioni non prevedibili fino al 15%, non saranno necessarie ulteriori comunicazioni, potendo tale importo essere rendicontato senza ulteriore preavviso.
2.5 I preventivi di spesa redatti senza prima esaminare i documenti da tradurre sono da intendersi come indicativi e non vincolanti. Anche in assenza delle comunicazioni di cui al precedente punto2.4.2, e ove Diverbity non abbia provveduto a formulare un nuovo preventivo, il Committente sarà tenuto a corrispondere costi effettivi della traduzione calcolati in base ai parametri indicati al punto 2.1.
2.6 Se non diversamente convenuto, le modifiche intervenute successivamente al conferimento dell’ordine ed eventuali ordini integrativi possono essere messi in conto a prezzi adeguati.
2.7 Gli aumenti retributivi e salariali previsti dai contratti collettivi autorizzano Diverbity all’adeguamento correttivo delle tariffe.
2.8 Per tutte le ulteriori richieste vale il principio della “stabilità del valore”. Come parametro per il calcolo della stabilità del valore si adotterà l’indice dei prezzi al consumo pubblicato mensilmente dall’ufficio Centrale di Statistica Austriaco, o un analogo indice ad esso equiparato. Come grandezza di riferimento si assume il valore dell’indice nel mese in cui il contratto è stato stipulato. Oscillazioni in positivo o in negativo del valore dell’indice in misura inferiore al 2,5% sono ritenute trascurabili, mentre al superamento verso l’alto o verso il basso di tale intervallo si provvederà ad un ricalcolo, dove il primo valore di indice riscontrato al di fuori dell’intervallo costituirà la base sia per la riformulazione della richiesta, che per il calcolo del nuovo intervallo di oscillazione. Gli importi ottenuti dovranno essere arrotondati alla prima cifra decimale.
2.9 Ai lavori di verifica e correzione condotti su traduzioni altrui applicabile la tariffa piena applicata per le traduzioni ex novo.
2.10 Per le prestazioni urgenti o eseguite durante il fine settimana potrà essere richiesto un adeguato sovrapprezzo.
- Termini di consegna
3.1 Per quanto attiene ai termini di consegna delle traduzioni, fanno fede le dichiarazioni scritte delle due parti. Se la scadenza costituisce elemento essenziale dell’incarico affidato a Diverbity, il Committente deve comunicarlo espressamente in anticipo. Presupposto per il rispetto del termine di consegna è l’invio tempestivo da parte del Committente di tutti i documenti necessari Diverbity nel contesto della commessa (testi originali e ogni altra informazione utile), così come l’osservanza delle condizioni di pagamento concordate e degli altri obblighi. In assenza di tali condizioni, il termine di consegna potrà essere adeguatamente posticipato.
3.2 L’inosservanza del termine di consegna autorizza il Committente recedere dal contratto solo nel caso in cui la data di consegna sia stata stabilita in modo esplicito (punto 3.1, primo paragrafo), e ove il Committente abbia adempiuto a tutte le condizioni di cui al punto 3.1, secondo paragrafo. Qualora il Committente opti per la rescissione dal contratto, sarà comunque tenuto a risarcire a Diverbity tutte le spese sostenute fino al momento del recesso. Il Committente non ha diritto al risarcimento dei danni, a meno che non si dimostri che il danno è stato premeditato o dovuto a negligenza.
3.3 Qualora la consegna a seguito di un difetto di elaborazione elettronica dei dati da parte del Contraente non avvenga nella data di consegna concordata secondo 3.1 o non sia possibile rispettare i termini di consegna, il Committente verrà informato immediatamente e verrà comunicato un’ulteriore data di consegna. In caso di ritardi dovuti a questo motivo, una recessione dal contratto è possibile solo a seguito di una proroga del termine, e qualora non venga rispettata neanche la data di consegna risultante dalla proroga.
3.4 I rischi legati alla consegna (trasmissione) restano a carico del Committente.
3.5. Se non diversamente convenuto, alla fine dell’incarico di traduzione i documenti messi a disposizione di Diverbity dal Committente rimangono a Diverbity, la quale non è in alcun modo obbligata a custodirli o a provvedere altrimenti. Diverbity avrà cura tuttavia che i documenti non vengano utilizzati per finalità diverse a quelle stabilite nel contratto.
- Cause di forza maggiore
4.1 Diverbity avvertirà immediatamente il Committente qualora intervenissero impedimenti dovuti a cause di forza maggiore; verificando sitale evenienza, tanto Diverbity che il Committente avranno facoltà di recedere dal contratto. Il Committente sarà obbligato tuttavia a corrispondere a Diverbity un importo a copertura delle spese sostenute fino a quel momento.
4.2 Rientrano fra le cause di forza maggiore: eventi casuali, contrasti professionali, azioni belliche, guerre civili, e ogni sorta di possibile imprevisto determinante nell’impedire a Diverbity diportare a compimento l’incarico entro i termini previsti dal contratto.
- Responsabilità per errori e difetti (garanzia)
5.1 Qualsiasi reclamo relativo alla qualità della traduzione deve essere presentato entro e non oltre quattro settimane dalla sua consegna (data del timbro postale). I difetti devono essere esposti e documentati con completezza e per iscritto dal Committente.
5.2 All’occorrenza il Committente deve concedere a Diverbity l’opportunità ed un termine adeguato per consentirle di provvedere alla rimozione dei difetti. Se il Committente rifiuta di concedere il termine suddetto, Diverbity potrà ritenersi sollevata da ogni responsabilità. La correzione della traduzione entro il termine concesso non potrà costituire pretesto per il Committente per pretendere una riduzione di prezzo.
5.3 Qualora Diverbity non provvedesse a rettificare la traduzione entro i termini accordati, il Committente avrà facoltà di recedere dal contratto oppure di esigere una riduzione (un ribasso) dell’onorario. In caso di difetti di lieve entità, i diritti di recesso e riduzione del prezzo non si applicano.
5.4 Eventuali pretese in garanzia non autorizzano il Committente ad esigere il rimborso o la compensazione dei pagamenti stabiliti.
5.5 Per le traduzioni destinate alla stampa, la responsabilità per eventuali carenze qualitative sussiste soltanto se il Committente ha dichiarato espressamente in forma scritta nel proprio ordine l’intenzione di pubblicare il testo, e se Diverbity ha avuto la possibilità di rileggere e correggere le bozze di stampa (correzioni dell’autore) fino alla versione definitiva del testo. In tal caso Diverbity dovrà essere corrisposto un rimborso spese o un compenso orario adeguato da addebitare in fattura per la correzione delle bozze.
5.6 Per le traduzioni il cui testo originale risulta scarsamente leggibile e pertanto di difficile comprensione, Diverbity declina ogni responsabilità, e ciò anche per le verifiche effettuate sulle traduzioni citate ai punti 2.9 e 5.5.
5.7 I necessari miglioramenti stilistici e l’adattamento alle terminologie specifiche in uso nel settore o nell’organizzazione del Committente non potranno essere interpretati come difetti di traduzione.
5.8 Per le abbreviazioni specifiche dell’incarico non indicate e chiarite dal Committente al momento del conferimento dell’ordine non si assumono responsabilità.
5.9 Diverbity declina inoltre ogni responsabilità circa l’esatta traslitterazione di nomi e indirizzi contenuti in documenti non redatti in caratteri latini. In tali casi si consiglia il Committente di riportare su un apposito foglio tutti i nomi propri in caratteri latini maiuscoli. Quanto sopra vale anche per i nomi e per le cifre illeggibili contenuti nei certificati di nascita e in altri documenti.
5.10 La riproduzione delle cifre nella traduzione viene effettuata sulla base del documento originale. Diverbity declina ogni responsabilità per la conversione di cifre, misure, valute e simili.
5.11 Per i manoscritti, gli originali e simili forniti dal Committente, ove la restituzione al Committente non avvenga contestualmente alla consegna della traduzione, Diverbity resta responsabile come depositaria ai sensi del Codice Civile Austriaco, per il periodo di quattro settimane dalla data di adempimento dell’incarico. Non è previsto alcun obbligo di assicurazione. Per le modalità di restituzione si veda il punto 3.4.
5.12 Diverbity declina ogni responsabilità per la scelta dei traduttori, tranne in caso di danni causati da colpa grave o dolo nella determinazione di tale scelta.
5.13 Non si assumono responsabilità per i lavori di correzione di cui al punto 2.9 per i quali non sia stato fornito il testo originale.
5.14 Nel caso di trasmissione di traduzioni per via telematica (e-mail, modem, ecc.) Diverbity declina ogni responsabilità per eventuali difetti o danni (contrazione di virus, violazioni all’obbligo di segretezza), ove i suddetti non siano riconducibili a colpa grave da parte di Diverbity.
- Risarcimento danni
6.1 Qualsiasi richiesta di risarcimento danni in favore del Committente sarà limitata nel suo ammontare all’imponibile (netto) della fattura, ove la legge non prescriva altrimenti. Costituisce eccezione a tale limitazione il risarcimento dei danni provocati per colpa grave o dolo. Non è invece contemplata la responsabilità per mancato guadagno ed eventuali conseguenze.
6.2 Nel caso Diverbity benefici di una copertura assicurativa per danni patrimoniali nei confronti di terzi, il risarcimento è limitato all’importo rimborsato dall’assicurazione nel caso specifico.
- Manleva da parte del Committente
Il Committente dichiara di essere in possesso del permesso per la rielaborazione e la traduzione del testo. Il Committente ritiene il Contraente libero da e per quanto riguarda le rivendicazioni di terzi, che si dovessero verificare a causa di mancate autorizzazioni per la traduzione assegnata.
- Modalità di pagamento
8.1 Se non diversamente convenuto, il pagamento dovrà essere effettuato in contanti alla consegna della traduzione. Diverbity è tuttavia autorizzata a richiedere un acconto commisurato alla prestazione, e nel caso di una committenza privata o straniera anche il versamento anticipato dell’intero importo. Se è stato pattuito il ritiro della traduzione da parte del Committente e il ritiro non avviene nei tempi previsti, il pagamento della prestazione è esigibile a partire dal giorno in cui la traduzione è disponibile per la consegna presso l’agenzia.
8.2 In caso di ritardo sui termini di pagamento, Diverbity si riterrà autorizzata a trattenere i documenti consegnati dal Committente per la traduzione (es. manoscritti da tradurre). Il tasso degli interessi di mora applicato per ritardato pagamento è superiore di 2punti percentuali a quello della Banca Centrale Austriaca.
8.3 Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento convenute fra Diverbity e la committenza, autorizza Diverbity alla sospensione della prestazione in atto fino all’adempimento da parte del Committente degli obblighi contrattuali, e ciò anche nel caso di ordini per i quali sia stato fissato un termine di consegna (vedi punto 3.1). Se il valore dell’importo da pagare è smisuratamente inferiore al valore intrinseco del documento, lo stesso può essere trattenuto solo per un valore pari all’importo da pagare. La sospensione nell’esecuzione della prestazione non dà alcun diritto al Committente e non pregiudica in nessun caso i diritti di Diverbity.
- Vincolo di riservatezza
Diverbity è soggetta al vincolo della riservatezza professionale, ed è tenuta perciò a provvedere al rispetto di tale vincolo anche da parte dei suoi incaricati. Per il mancato rispetto di quest’obbligo da parte dei collaboratori Diverbity non è tuttavia responsabile, tranne nel caso in cui abbia operato con palese negligenza nella scelta degli incaricati.
- Foro competente
Luogo di adempimento per tutti i rapporti soggetti alle presenti condizioni contrattuali è la sede operativa di Diverbity. Sulle controversie legali circa la sussistenza o la non sussistenza di tali condizioni giuridiche e per ogni altra eventuale controversia derivante dalle condizioni contrattuali è competente, per le azioni legali di Diverbity– a scelta della stessa Diverbity – il foro competente di Diverbity o il foro competente del Committente, mentre per le azioni legali contro Diverbity è competente esclusivamente il foro competente di Diverbity. Si conviene di applicare la legislazione austriaca.
- Effetti vincolanti del contratto
Anche in caso di inefficacia giuridica in alcuni suoi punti, il contratto rimane vincolante per le parti restanti.
- Varie (Posta elettronica)
Per il Committente tutte le dichiarazioni, informazioni e conferme di ricevuta, inviate tramite email da parte del Contraente al momento dell’invio, valgono come ricevute se inviate all’ultimo indirizzo segnalato dal Committente a meno che il Contraente non sia un consumatore come da paragrafo 12 dell’ECG (legge sull’e-commerce).